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Eredità e testamenti

Un testamento redatto formalmente e nel rispetto delle leggi vigenti esprime l'”ultima volontà” del de cuius e può risparmiare ai successori liti per l’eredità e spese elevate (avvocato, imposte, ecc.).

Le varie tipologie di testamento (art. 601 e segg. c.c.):

Il testamento olografo (art. 602 c.c.)

Tale testamento presenta tre requisiti formali di grande importanza:

  1. Deve essere sottoscritto di proprio pugno (ossia, senza l’ausilio di mezzi meccanici, come macchine da scrivere o PC, e di altre persone).
  2. Chi lo redige deve scrivere di proprio pugno anche la data, indicando giorno, mese e anno. Come data si ammettono anche altre indicazioni equivalenti (ad es. Natale 2007).
  3. La firma va riportata per esteso (nome e cognome) in fondo al testamento.

Vantaggi del testamento olografo: atto semplice, nessuna spesa, possibilità di conservarlo a casa o di consegnarlo a qualcuno affinché lo custodisca (ad es. parroco, ecc.).

Svantaggi del testamento olografo: può andare perso, può essere falsificato, sottratto e distrutto.

Il testamento pubblico (art. 603 C.C.)

Il testamento pubblico viene registrato da un notaio in presenza di due testimoni (dato importante soprattutto per coloro che non sanno leggere né scrivere o che sono affetti da menomazioni fisiche).

Le disposizioni di un testamento pubblico si possono invalidare solamente tramite querela di falso.

Il testamento viene conservato presso il notaio e trascritto nel registro notarile, ma aperto solo dopo il decesso del de cuius.

Svantaggi del testamento pubblico: un determinato rigore formale ed elevate spese derivate.

 

Il testamento segreto (art. 604 C.C.)

Il testamento segreto viene scritto di proprio pugno dal testatore o con l’ausilio di mezzi meccanici (macchina da scrivere o PC), dopodiché viene depositato presso il notaio in un’apposita busta sigillata.