Eredità e testamenti
Un testamento redatto formalmente e nel rispetto delle leggi vigenti esprime l'”ultima volontà” del de cuius e può risparmiare ai successori liti per l’eredità e spese elevate (avvocato, imposte, ecc.).
Le varie tipologie di testamento (art. 601 e segg. c.c.):
Il testamento olografo (art. 602 c.c.)
Tale testamento presenta tre requisiti formali di grande importanza:
- Deve essere sottoscritto di proprio pugno (ossia, senza l’ausilio di mezzi meccanici, come macchine da scrivere o PC, e di altre persone).
- Chi lo redige deve scrivere di proprio pugno anche la data, indicando giorno, mese e anno. Come data si ammettono anche altre indicazioni equivalenti (ad es. Natale 2007).
- La firma va riportata per esteso (nome e cognome) in fondo al testamento.
Vantaggi del testamento olografo: atto semplice, nessuna spesa, possibilità di conservarlo a casa o di consegnarlo a qualcuno affinché lo custodisca (ad es. parroco, ecc.).
Il testamento pubblico (art. 603 C.C.)
Il testamento pubblico viene registrato da un notaio in presenza di due testimoni (dato importante soprattutto per coloro che non sanno leggere né scrivere o che sono affetti da menomazioni fisiche).
Le disposizioni di un testamento pubblico si possono invalidare solamente tramite querela di falso.
Il testamento viene conservato presso il notaio e trascritto nel registro notarile, ma aperto solo dopo il decesso del de cuius.
Svantaggi del testamento pubblico: un determinato rigore formale ed elevate spese derivate.